PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Norme per la tutela dei dati).

      1. Il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito dei sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, che li utilizzano a fini di credito al consumo ovvero per determinare l'affidabilità e la puntualità dei pagamenti, deve svolgersi nel rispetto dei princìpi e con le modalità stabiliti dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
      2. Le informazioni creditizie relative a ritardi nei pagamenti, successivamente regolarizzati, devono essere eliminate dal sistema di informazioni creditizie entro dodici mesi dalla registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione dei pagamenti medesimi.
      3. Le informazioni creditizie relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati devono essere eliminate dal sistema di informazioni creditizie entro trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto ovvero dalla data di cessazione del rapporto.

Art. 2.
(Dilazione a garanzia del debito).

      1. Chiunque versa in uno stato di difficoltà ad adempiere obbligazioni pecuniarie verso aziende bancarie o intermediari finanziari per un importo inferiore a 20.000 euro, prima che nei suoi confronti sia stata avviata una procedura esecutiva per il recupero coattivo del debito, può presentare alla banca o all'azienda intermediaria creditrice un piano per l'estinzione del debito di durata non superiore a trentasei mesi.

 

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      2. La banca o l'intermediario finanziario creditore deve pronunciarsi sul piano proposto dal debitore ai sensi del comma 1 entro trenta giorni dalla sua presentazione.
      3. Qualora il creditore accetti il piano proposto dal debitore, questi deve versare al Fondo di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 3 un contributo aggiuntivo in somma fissa di 500 euro per ogni 10.000 euro di debito.
      4. Sulla somma dovuta, per il tempo dell'ulteriore dilazione, deve essere corrisposto al creditore il solo interesse legale.
      5. Il creditore è garantito per l'intero ammontare del credito residuo ammesso a dilazione dal Fondo di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 3.
      6. Il debitore può beneficiare della procedura prevista dalla presente legge una sola volta.

Art. 3.
(Istituzione del Fondo di garanzia).

      1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia a sostegno di debitori che versano in stato di insolvenza per debiti di importo inferiore a 20.000 euro.
      2. Il Fondo di garanzia è finanziato con i contributi aggiuntivi corrisposti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, dai debitori che accedono alla procedura prevista dal medesimo articolo 2.
      3. Al Fondo di garanzia affluiscono, altresì, i contributi di solidarietà disposti dalle associazioni rappresentative delle categorie produttive.
      4. Il Fondo di garanzia interviene nei confronti di aziende bancarie e di intermediari finanziari a garanzia dei soggetti che fanno richiesta di accesso al sistema creditizio e a copertura del debito ammesso a dilazione ai sensi dell'articolo 2.